Palazzo della Consulta

La Corte Costituzionale ritorna sull’immunità degli stati stranieri

Giovedì 23 la Corte Costituzionale ha pubblicato la nuova sentenza riguardante il caso Germania c. Italia, già oggetto di una decisione della Corte Internazionale di Giustizia nel 2012. La sentenza della Corte Internazionale era stata recepita dallo stato italiano con un decreto legge nel 2013 e aveva di fatto bloccato tutti i ricorsi per risarcimento che l’originaria sentenza della Cassazione del 2006 aveva permesso. In primavera, tuttavia, il tribunale di Firenze aveva sollevato la questione di costituzionalità della legge di recepimento, ritenendola contrastante con l’articolo 24 della Costituzione, il quale sancisce il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e l’art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. La Corte si è appunto pronunciata sulla questione lo scorso giovedì.

Per un riassunto della vicenda e della sentenza stessa rimando ad altre fonti.

Ho tradotto la sentenza della Corte su questo stesso blog: link. Aggiungo invece qua sotto alcune considerazioni personali sulla vicenda e sui suoi sviluppi.

Cosa c’è di nuovo?

La sentenza della Corte Costituzionale è molto diversa da quella della Corte di Cassazione del 2006. La Corte non contesta in alcun modo la decisione della CIG, né entra nel merito dell’evoluzione della norma internazionale sull’immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione. La Corte considera invece il conflitto tra la norma consuetudinaria sull’immunità così come è stata interpretata dalla CIG e la Costituzione italiana.

Riconoscendo tale conflitto la Corte dichiara l’incostituzionalità delle leggi che introducono la norma internazionale sull’immunità nel nostro ordinamento, per la precisione l’art. 1 della legge n. 848/1957 che sancisce l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle decisioni della CIG, e l’art. 3 della legge n. 5/2013 che recepiva la sentenza del 2012 della Corte Internazionale. La norma internazionale consuetudinaria sull’immunità dunque non è da considerarsi recepita nell’ordinamento italiano in quanto configgente con la Costituzione, l’articolo 10 della stessa dunque va disapplicato in questo caso specifico.

Tutte queste disposizioni sono incostituzionali limitatamente alla parte in cui obbligano i giudici italiani ad adeguarsi alla sentenza del 2012, negando la propria giurisdizione sui ricorsi contro la Germania per i crimini di guerra da essa commessi sul territorio italiano.

Il ragionamento della Corte si basa su un test di proporzionalità. Secondo la Consulta infatti:

“in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo (quello italiano),(…) la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all’obiettivo di non incidere sull’esercizio della potestà di governo dello Stato”

Il principio di proporzionalità è utilizzato in molti trattati sui diritti umani e sul diritto umanitario proprio per verificare la compatibilità delle eventuali deroghe a questi diritti. La Corte apporta a sostegno del suo ragionamento l’ammissione da parte della stessa CIG dell’assenza di un rimedio giudiziale per i crimini di guerra commessi come atti jure imperii alla luce della vigente norma internazionale sull’immunità degli stati dalla giurisdizione.

La Corte in questo modo traspone l’intera questione sul piano nazionale, non contesta il contenuto della norma internazionale ma ne dichiara l’incompatibilità con alcuni principi fondamentali della Costituzione. La teoria richiamata dalla Corte è quella dei controlimiti, elaborata dalla stessa Corte per risolvere i conflitti tra la Costituzione e l’ordinamento Comunitario e che consente la sindacabilità costituzionale delle leggi di ratifica.

Qui si potrebbe aprire il dibattito sulla primazia del diritto internazionale su quello interno, ovvero è la norma sull’immunità ad essere contraria alla Costituzione o è la Costituzione ad essere contraria alla norma internazionale? Non ci sembra la sede opportuna per disquisire sulla questione, peraltro già ampiamente trattata.

Ciò che importa sono le conseguenze della sentenza. Essa infatti riapre tutti i ricorsi contro la Germania presentati in seguito alla sentenza di Cassazione del 2006. Sarà molto più difficile ora per lo Stato tedesco sfuggire al giudizio, in quanto la nuova sentenza lascia poco spazio ad un nuovo ricorso tedesco alla Corte Internazionale.

La Germania, in ogni caso, continua a godere dell’immunità dalla giurisdizione esecutiva, aspetto di cui la nuova sentenza non si occupa. I giudici italiani quindi rimangono sprovvisti di un mezzo per rendere esecutive le eventuali sentenze di risarcimento, esecuzione che dipenderò solamente dalla volontà del governo tedesco, il quale, fino ad ora, non si è mostrato particolarmente incline ad accordare i risarcimenti.

La questione rimane aperta mentre attendiamo le reazioni tedesche alla sentenza. A nostra modesta opinione la soluzione più ragionevole potrebbe essere un arbitrato tra Germania e Italia in modo da raggiungere un compromesso che soddisfi sia i ricorrenti italiani sia il governo tedesco.

 

 

 

Photo by Greg Willis CC BY. Gargoyle sulla facciata del Palazzo della Consulta (sede della Corte Costituzionale).

Questo post è disponibile anche in: Inglese

6 Comments

  1. Ciao Martino,
    hai scritto:
    “Riconoscendo tale conflitto la Corte dichiara l’incostituzionalità delle leggi che introducono la norma internazionale sull’immunità nel nostro ordinamento, per la precisione l’articolo 10 della Costituzione che opera rinvia alle norme consuetudinarie internazionali, l’art. 1 della legge n. 848/1957 che sancisce l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle decisioni della CIG, e infine l’art. 3 della legge n. 5/2013 che recepiva la sentenza del 2012 della Corte Internazionale.”

    Ok x quanto riguarda la legge, ma la CC non dichiara l’incostituzionalità del 10 Cost.
    Un art. della Costituzione non può essere dichiarato incostituzionale rispetto a un altro, giacché sono sullo stesso piano!
    Leggi bene le ultime righe della sentenza 😉

  2. No, guarda che la Costituzione non si disapplica mai.

    La sentenza applica semplicemente la teoria dei controlimiti, dicendo che la norma internazionale non entra validamente nell’ordinamento italiano (e dunque ivi non produce effetti) perchè la legge italiana che la recepisce è incostituzionale.
    In sostanza:
    A) la CC non ha potere di sindacare le decisioni o interpretazioni della CIG. Spetta però alla CC decidere se le norme internazionali possano o meno entrare nel nostro ordinamento attraverso la legge di adattamento.
    B) la norma internazionale di cui si tratta è l’art. 94 della Carta ONU, norma pattizia in base alla quale l’Italia deve conformarsi a tutte le decisioni della CIG, inclusa quella del 2012. Ma poiché non si può dire che la Carta ONU sia incostituzionale, perché fa parte di un altro ordinamento, si colpisce la legge di adattamento alla Carta ONU “nella parte in cui” non sancisce la prevalenza dei principi fondamentali del nostro ordinamento (art. 2 e 24 Cost)
    B) allo stesso modo è incostituzionale l’art. 3 della legge italiana di recepimento della Convenzione Onu sulle immunità giurisdizionali degli Stati, che prevede in sostanza lo stesso obbligo di conformarsi. La Convenzione corrisponde al diritto internazionale consuetudinario, ma l’art. 3 no. Di conseguenza, esso è incostituzionale non x contrasto con l’art. 10 Cost. (“adattatore permanente” delle consuetudini internazionali) ma x contrasto con i soliti art. 2 e 24.

    1. No, guarda che non ho scritto da nessuna parte che la legge di adeguamento alla sentenza della CIG è contraria all’articolo 10. Scrivo all’inizio che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di Firenze riguarda appunto il conflitto tra le leggi di adeguamento (quella del 1957 che recepisce l’art. 94 da te citato e quella del 2013 che recepisce la sentenza della CIG) e gli articoli 2 e 24 Cost.
      Il conflitto sorge inoltre, secondo il giudice di Firenze, tra i medesimi due articoli e la norma internazionale consuetudinaria sull’immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione così come introdotta dall’articolo 10. Quest’ultima questione di costituzionalità non è in realtà fondata perché la norma internazionale consuetudinaria sull’immunità è da considerarsi non introdotta affatto nell’ordinamento italiano.
      Ho infatti tolto il riferimento sbagliato all’articolo 10 dal paragrafo (dove scrivo “dichiara l’incostituzionalità”).

  3. se non intendevi dire che la legge di adattamento contrasta con l’art. 10 Cost, meglio così.
    Però poi ho letto nel tuo secondo commento: “naturalmente l’articolo 10 si disapplica solamente”.
    E’ questo che mi ha spinto a specificare che la costituzione non si disapplica mai e riassumere il percorso logico della sentenza. Tutto qua 🙂

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